(di
C. R.)
Il marchio CE
La marcatura CE è una sintetica
dichiarazione del costruttore (o mandatario) che indica la conformità dei
prodotti che la riportano ai requisiti essenziali delle Direttive Comunitarie
Europee. Essa è una sorta di passaporto per i beni che debbono circolare
liberamente per tutta l'unione Europea. Inoltre consente agli organi di
controllo del Mercato Comune di espletare le loro ispezioni più facilmente e
velocemente.
Ai fini della marcatura CE, i
prodotti elettrici ed elettronici sono interessati da due Direttive:
·
73/23 CEE e 93/68 CEE
comunemente note come Direttive Bassa Tensione (B.T.);
·
89/336 CEE, 92/31 CEE,
93/68 CEE Direttive Compatibilità Elettromagnetica (EMC);
Il campo di applicazione della
Direttiva B.T. si estende a tutti i materiali elettrici con tensioni nominale
tra 50 e 1000V in corrente alternata e tra 75 e 1500V in corrente continua.
·
Conformità ai
requisiti minimi di sicurezza
·
Il fabbricante o il
suo mandatario nella CEE dovrà apporre la marcatura CE sul materiale elettrico
o, in alternativa, sull'imballaggio, sulle avvertenze all'uso, sulla garanzia,
in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile;
·
Obbligo per i
costruttori ad avere una documentazione tecnica che consenta di valutare la
conformità del materiale ai requisiti della direttiva;
·
Il fabbricante o il
suo mandatario nella CEE dovrà redigere una dichiarazione di conformità che va
conservata insieme alla documentazione tecnica.
Il decreto legislativo 89/336 CEE
"EMC" del Consiglio dell'Unione Europea, entrato in vigore il 1/1/96,
ha fissato per la prima volta i requisiti nonché le relative modalità di
controllo per quanto riguarda gli apparecchi che possono creare perturbazioni
elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere interessato da tali
perturbazioni (articolo 2).
Gli apparecchi oggetto della direttiva
devono essere costruiti in modo tale che le perturbazioni elettromagnetiche
generate siano limitate ad un livello accettabile che permetta agli apparecchi
radio e di telecomunicazione e agli altri apparecchi di funzionare in modo
conforme alla loro destinazione. Gli stessi devono avere un adeguato livello di
immunità intrinseca contro le perturbazioni elettromagnetiche.
Il campo di applicazione della
Direttiva EMC si estende a tutte le apparecchiature
elettrotecniche ed elettroniche, nonché impianti ed installazioni che
contengono componenti elettrici ed elettronici, che possono creare
perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento possa essere
influenzato da tali perturbazioni.
·
Conformità ai
requisiti minimi previsti dalle disposizioni vigenti;
·
Apposizione da parte
del fabbricante della marcatura CE sull'apparecchio o in alternativa
sull'imballo, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia;
·
Il fabbricante, o il
responsabile dell'immissione del prodotto nella CEE, deve rilasciare una
dichiarazione CE di conformità;
·
Obbligo, in molti
casi, per i costruttori ad avere una documentazione tecnica che consenta di
valutare l'esattezza dei dati dichiarati;
La presunzione di conformità
Le direttive CEE stabiliscono solo
i requisiti essenziali relativi alla sicurezza, affidabilità e altri aspetti di
interesse generale e forniscono unicamente le linee essenziali da rispettare
prima che i prodotti vengano immessi sul mercato, lasciando alle norme tecniche
il compito di definire le caratteristiche tecniche dei prodotti ai fini della
libera circolazione e della certificazione. L'applicazione delle norme
attribuisce quindi "presunzione di conformità" ai requisiti
essenziali richiesti in particolare dalle Direttive B.T. e EMC.
La rispondenza alle norme CEI
armonizzate conferisce quindi la "presunzione di conformità" ai
requisiti essenziali richiesti in particolare dalle Direttive B.T. e EMC.
L'apposizione della marcatura CE significa rispondenza del
componente o dell'apparecchiatura a "tutte le direttive" che lo
riguardano. Per un fusibile la marcatura CE significherà rispondenza alla
direttiva B.T., l'unica applicabile a quel componente. Per una scheda elettronica
funzionante a 9 Volt la marcatura CE significherà rispondenza alle sole
direttive EMC. Un Personal computer sarà soggetto ad entrambe le direttive EMC
e BT.
La marcatura CE ai sensi della direttiva EMC
La direttiva EMC è stata recepita
nella legislazione italiana con il DL 476 del 4/12/1992 successivamente
sostituito con il DL 615 del 12/11/1996. Esistono diverse procedure per
arrivare alla marcatura CE, che si possono sintetizzare con lo schema a blocchi
di figura 1, dove in ciascun blocco è specificato chi compie l'operazione.
Tralasciando il caso delle apparecchiature ricetrasmittenti, che seguono una
procedura particolare, si può affermare che per la direttiva EMC è presunzione di conformità se:
·
Sono state applicate
le norme nazionali che traspongono le corrispondenti norme europee armonizzate pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee (Guce) o, in mancanza di queste ultime, le norme nazionali
degli stati membri. In tal caso il costruttore non è tenuto a preparare un
fascicolo tecnico, ne deve farsi rilasciare una relazione o un certificato da
un Organismo Competente. Tuttavia per emettere la dichiarazione di conformità e
applicare la marcatura CE il fabbricante deve essere in possesso dei risultati
delle prove previste dalle norme, e tali risultati devono dimostrare che le
relative prescrizioni sono soddisfatte. (Procedura prevista all’articolo 10.1
della Direttiva EMC).
·
In assenza di norme
armonizzate o nel caso in cui queste non vengano applicate in tutto o in parte,
prima di redigere la dichiarazione di conformità e applicare il marchio CE il
costruttore deve redigere una documentazione tecnica di costruzione che include
anche una relazione tecnica o un certificato ottenuti da un Organismo Competente che attesti la
rispondenza alla Direttiva. La documentazione deve essere tenuta a disposizione
delle autorità competenti per almeno dieci anni a partire dalla data di
immissione del prodotto sul mercato. (Procedura prevista all’articolo 10.2
della direttiva EMC).
Le figure dell'Organismo Competente e dell'Organismo
Notificato sono pienamente definite nel DL 4/12/92; il primo è un organismo
rispondente ai criteri dell'allegato 2 del suddetto DL, in grado di rilasciare
una relazione tecnica o un certificato
per gli apparecchi oggetto della direttiva EMC. Il secondo è un organismo
riconosciuto dal ministero delle poste e delle telecomunicazioni rispondente ai
criteri dell'allegato del suddetto DL, abilitato a rilasciare attestati CE per
apparecchi di tipo ricetrasmittente.
Figura 1
La dichiarazione di conformità
Una volta verificato che il
prodotto soddisfi i requisiti della Direttiva, il costruttore deve redigere, in
una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea, una dichiarazione di conformità
contenente le seguenti informazioni (Allegato 1 della direttiva EMC):
·
Descrizione del
prodotto o dei prodotti considerati;
·
Riferimento alle
specifiche utilizzate per valutare la conformità del prodotto alla Direttiva
(norme armonizzate o relazione di organismo competente);
·
Identificazione del
firmatario (ruolo nell’azienda);
Il fabbricante conserverà la
dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall’immissione del sul
mercato del prodotto, non vi è obbligo di fornire la dichiarazione
all’acquirente.
In figura 2 è riportato un generico
esempio di dichiarazione di conformità.
Fig. 2 Esempio di
dichiarazione di conformità
Le norme tecniche
I requisiti essenziali di
compatibilità elettromagnetica vengono soddisfatti applicando le norme
tecniche:
·
norme armonizzate a
livello europeo, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
·
norme nazionali degli
Stati membri riconosciute a livello europeo, i cui riferimenti sono pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
Le norme sulla compatibilità
elettromagnetica sono generalmente di competenza del CENELEC (Comité Europeen
de Normalisation ELECtrotechnique) e sono spesso di direvazione IEC
(International Electrotechnical Commitee) e del CISPR (Comité Internaltional
Spécial des Perturbations Radioélectriques). Il corrispettivo italiano del
CENELEC è il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), il cui Comitato Tecnico
210 (C.T. 210) si occupa proprio di "Compatibilità Elettromagnetica".
Le norme armonizzate si possono
suddividere in norme di prodotto, norme generiche e norme di base.
Le norme di base che definiscono, per ogni tipologia di prova, la
metodologia, le caratteristiche della strumentazione di prova e la
configurazione di base della prova.
Le norme generiche
forniscono i requisiti di emissione e immunità relativi all’ambiente
residenziale e industriale. Sono da utilizzare per la dichiarazione di
conformità in tutti i casi in cui non esistono ancora le norme specifiche di
prodotto, oppure le norme di prodotto prendono in considerazione solo uno dei
requisiti essenziali (o l’emissione o l’immunità) richiesti dalla Direttiva. Le
norme generiche fanno riferimento alla normativa di base per i metodi di misura
e prova, fornendo i requisiti essenziali in termini di fenomeni da considerare,
limiti di emissione e livelli di prova. Nel caso delle norme generiche relative
all’immunità, vengano anche forniti in termini generali, i criteri di
valutazione dell’esito della prova.
Le norme di prodotto o famiglia di prodotti che definiscono i limiti
delle emissioni (di tipo condotto ed irradiato) ed i livelli di immunità a
svariati fenomeni elettromagnetici di particolari prodotti o famiglie di
prodotti;
Le prove che devono essere effettuate ed i relativi limiti
(prove di emissione) o livelli di disturbo (prove di immunità) vengono desunti
dalla norma di prodotto o dalla norma generica, mentre le modalità di
esecuzione delle prove si ricavano dalle singole norme di base.
Per quanto riguarda i livelli di immunità ai diversi
fenomeni elettromagnetici, va specificato che le normative indicano anche il
livello di funzionalità con cui una apparecchiatura deve essere immune al
determinato di livello di disturbo, attraverso i criteri di prestazione.
Nelle Tabelle che seguono è
riassunta l’attuale situazione rispettivamente delle norme di base, generiche e
di prodotto.
NORME DI BASE SULL'EMISSIONE
FENOMENO ELETTROMAGNETICO |
NORME DI RIFERIMENTO |
Definizioni |
EN 60555-1 |
Armoniche di corrente
(Alimentazione fino a 16A) |
EN 60555-2; EN 61000-3-2 |
Fluttuazione di tensione e
Flicker (Alimentazione fino a 16A) |
EN 60555-3; EN 61000-3-3 |
Guida per la strumentazione e i
metodi di misura delle armoniche e interarmoniche |
EN 61000-4-7 |
Radiodisturbi condotti di tipo
continuo |
EN
55014; EN 55015; EN
55022; EN 55011; |
Radiodisturbi condotti di tipo
intermittente (clic) |
EN 55014 |
Radiodisturbi irradiati (metodo
della pinza assorbente) |
EN 55014 |
Radiodisturbi irradiati (metodo
del campo irradiato) |
EN 55022; EN 55011 |
|
|
NORME DI BASE SULL’ IMMUNITA'
FENOMENO ELETTROMAGNETICO |
NORME DI RIFERIMENTO |
Immunità: visione generale |
EN 61000-4-1 |
Scarica elettrostatica |
EN 61000-4-2 |
(Disturbi condotti
in bassa e alta frequenza) Transitori veloci (Bursts) Impulsi ad alto contenuto
energetico (Surges) Disturbi condotti a
radio-frequenza Disturbi indotti da campi a
radiofrequenza Onde
oscillatorie |
EN
61000-4-4 EN
61000-4-5 EN
61000-4-6 ENV
50141 EN
61000-4-12 |
(Campi magnetici
in bassa frequenza) Campi magnetici a frequenza di
rete Campi magnetici impulsivi Campi magnetitici oscillatori
smorzati |
EN
61000-4-8 EN
61000-4-9 EN
61000-4-10 |
(Disturbi di rete) Buchi, interruzioni, e
variazioni di tensione di tensione |
EN 61000-4-11 |
(Campi
elettromagnetici in alta frequenza) Campi RF irradiati da
radiotelefoni digitali Campi elettromagnetici irradiati |
ENV
50140 ENV
50204 EN
61000-4-3 |
NORME GENERICHE
TIPOLOGIA DI AMBIENTE |
NORME DI RIFERIMENTO |
Residenziale, Commerciale ed
Industria leggera |
EN 50081-1 (Emissione) EN 50082-1 (Immunità) |
Industria pesante |
EN 50081-2 (Emissione) EN 50082-2 (Immunità) |
NORME EMC PER FAMIGLIE DI PRODOTTI
TIPOLOGIA DI APPARECCHI |
Armoniche |
EMISSIONE Fluttuazioni tensione |
Radiodisturbi |
IMMUNITA' Tutti i fenomeni |
Elettrodomestici, Utensili portatili e
equipaggiamenti simili |
EN
60555-2 EN
61000-3-2 |
EN
60555-3 EN 61000-3-3 |
EN
55014-1 |
EN
55014-2 |
Apparecchi di illuminazione per
lampade fluorescenti |
EN
60555-2 EN
61000-3-2 |
EN
60555-3 (N.A.) EN
61000-3-3 |
EN
55015 |
EN
61547 |
Apparecchi industriali,
scientifici e medicali (ISM) |
EN
60555-2 (N.A.) EN
61000-3-2 (V) |
EN
60555-3 (III) EN61000-3-3
(III) |
EN
55011 |
EN 50082-2 |
Apparecchiature per la
tecnologia dell’informazione (ITE) |
EN
60555-2 (II) EN
61000-3-2 (V) |
EN
60555-3 (III) EN61000-3-3
(III) |
EN
55022 |
EN
50082-1 EN
55024 |
Apparecchi per la trasmissione
dei segnali su reti elettriche in bassa tensione |
EN
60555-2 (N.A.) EN
61000-3-2 |
EN
60555-3 (N.A.) EN61000-3-3 |
EN
50065-1 |
EN
50082-1 (IV) |
Apparecchi industriali |
N.A. |
N.A. |
EN
50081-2 |
EN 50082-2 |
Ricevitori radiofonici e
televisivi |
EN
60555-2 EN
61000-3-2 |
EN
60555-3 (N.A.) EN61000-3-3 |
EN
55013 |
EN
55020 |
N.A. non applicabile. II Applicabile alle
apparecchiature solo se usate in ambiente domestico; III Per apparecchi costruiti per
il collegamento a una rete pubblica (In IV E' in preparazione una norma
di immunità specifica; V Per sistemi professionali
previsiti per il collegamento alla rete pubblica |
NORME EMC PER FAMIGLIE DI PRODOTTI
TIPOLOGIA DI APPARECCHI |
NORME DI RIFERIMENTO |
Apparecchiature
terminali per le Telecomunicazioni (TTE) |
EN 55022 |
Apparecchi di saldatura ad arco |
EN 50199 |
Apparecchi elettromedicali |
EN 60601-1-2 |
Gruppi di contiunuità (UPS) |
EN 50091-2 |
Controllori logici programmabili
(PLC) |
EN 61131-2 |